Iva sulla patente: tutte le novità del 2020

Dal 1° gennaio 2020 entra in vigore il discusso decreto che introduce il pagamento dell'IVA anche per le lezioni di scuola guida. Ecco cosa c'è da sapere
Il nuovo Decreto Fiscale contiene una novità molto importante per quanto riguarda le patenti e l’IVA sulle scuole guida, che negli ultimi mesi dello scorso anno ha acceso un’animata protesta di cui si è parecchio parlato.
Oggi possiamo finalmente dire che il DL 124/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre e quindi in vigore dal giorno di Natale, all’art. 32 limita le conseguenze della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 14 marzo 2019, con la quale si determinava che l’esenzione IVA non fosse applicabile alle lezioni di scuola guida (anche quelle per il rinnovo).
Le novità del Decreto Fiscale sull’IVA sulla patente 2020
L’esenzione IVA oggi non si rivolge più a qualsiasi prestazione didattica come avveniva prima del nuovo Decreto Fiscale, ma solo a quelle che riguardano l’insegnamento scolastico e universitario, comprese le prestazioni per la formazione e l’aggiornamento del personale. Quindi nelle categorie esentate oggi dall’applicazione dell’IVA non rientrano più i corsi relativi alla formazione necessaria per conseguire la patente.
Un’altra cosa da chiarire, su cui si è particolarmente insistito e che si è riuscita ad ottenere, è la non retroattività della disposizione, quindi l’IVA verrà applicata solo ai corsi che si svolgeranno a partire da questo mese di gennaio 2020, e nessuno degli ex allievi delle scuole guida (degli ultimi 5 anni) dovrà quindi pagare la somma corrispondente all’IVA non versata al tempo in cui ha saldato l’importo delle sue lezioni a scuola guida.
Iva sulla patente 2020, esentate le categorie professionali
L’art. 32 del DL 124/2019 modifica quello che sapevano sulle patenti fino a prima dell’inizio del 2020 e impone l’applicazione dell’IVA solo per le categorie della patente B e C1. In questo modo la normativa italiana si è adeguata alla direttiva europea, è possibile quindi escludere i corsi per ottenere la patente professionale (esempio la patente D) dalle prestazioni soggette a IVA perché sono ‘preordinate all’esercizio di un’attività professionale’.
Dal 1° gennaio 2020 si applica l’IVA solo per le lezioni di scuola guida che servono ad ottenere il conseguimento delle patenti B e C1. Nel testo del nuovo Decreto Fiscale non c’è scritto nulla sui corsi per la patente di categoria A, quindi quella legata a ciclomotori e motocicli. Solitamente però non sono finalizzati all’esercizio di un’attività professionale e quindi saranno assoggettati all’imposta IVA.
Retroattività della norma che prevede l’IVA sulle patenti dal 2020
Un’altra importante novità di cui si è molto discusso è quella che riguarda la retroattività della norma. Come abbiamo già anticipato, il quinto comma dell’art. 32 del DL 124/2019 afferma: “La presente disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2020”.
Quindi tutte le scuole guida possono stare tranquille perché non dovranno pagare i 5 anni di IVA non versati allo Stato (che invece dovevano essere corrisposti nel caso in cui la norma fosse stata retroattiva, quindi sarebbe stata una stangata di circa mezzo miliardo di euro per le scuole oppure avrebbero dovuto pagare tutti gli ex allievi degli ultimi 5 anni).